Art. 2.

      1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro aree tematiche:

          a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;

          b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;

 

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          c) partecipazione sociale e politica;

          d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;

          e) salute e stili di vita;

          f) fecondità e natalità;

          g) criminalità;

          h) reddito e povertà;

          i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

      2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e del comma 1 del presente articolo.